Art. 30.

      1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 17-bis del

 

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testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      4. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali disposta in attuazione delle modifiche apportate al testo unico dalla presente legge deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      6. I decreti del Ministro della solidarietà sociale e dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      7. Il decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'articolo 134 del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      8. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dall'articolo 28 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.